COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di : società A.S. RENDESE CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 01.07.20065 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 03.07.2006.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di : società A.S. RENDESE CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 01.07.20065 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 03.07.2006. LA COMMISSIONE Preliminarmente dispone la riunione del Procedimento recante il n° 6 a quello recante il n° 5 per ragioni di connessione oggettiva; sentiti i rappresentanti delle società Filadelfia Cup, Kroton Calcio a 5, Interlocride, Calcio a 5 Mimmo Polistena, letta la difesa della società CT Maetrelli Calcio a 5 e della società Panarea Catanzaro Soccer; considerato che le giustificazioni addotte non possono essere condivise atteso che il Comitato Regionale Calabria proprio su sollecitazione delle società affiliate e senza alcuna opposizione ha organizzato il Campionato Juniores di Calcio a Cinque facendo obbligo di partecipare a tutte le società in organico nei campionati di calcio a cinque di serie C1 e C2; (C.U. n°2 del 03.07.2006) che la mancata partecipazione comporta la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 1500,00 per come previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2006 in ossequio a quanto deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti; rilevato che le società La Sportiva Traforo, Città di Cosenza, Comprensorio Lazzaro e Rendese Calcio a 5 non sono comparse né hanno giustificato un legittimo impedimento; P.Q.M. irroga alle società FILADELFIA CUP, KROTON CALCIO A 5, INTERLOCRIDE, CALCIO A 5 MIMMO POLISTENA, CT MAESTRELLE CALCIO A 5 E PANAREA CATANZARO SOCCER l’ammenda di € 750,00 (settecentocinquanta) ciascuna; alle società LA SPORTIVA TRAFORO, CITTA’ DI COSENZA, COMPRENSORIO LAZZARO E RENDESE CALCIO A 5 l’ammenda di € 1000,00 (mille) ciascuno.
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