COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 34 della società LOCRI A.C. avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 15.11.2006 (Omologazione del risultato della gara Locri – Reggiosud 2004 del 05.11.2006). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti la società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; considerato che il direttore di gara ha affermato di avere omesso di annotare nel rapporto la prima ammonizione comminata per proteste al calciatore Maviglia Francesco; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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