COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della società A.S.D. MATTIA PRETI TAVERNA C/5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifiche calciatori FRUSTACI Francesco e TOZZO Antonio fino al 08.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 35 della società A.S.D. MATTIA PRETI TAVERNA C/5 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 55 del 08.11.2006 (Squalifiche calciatori FRUSTACI Francesco e TOZZO Antonio fino al 08.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato Che dal rapporto dell’arbitro della gara San Giovannello - Mattia Preti Taverna C/5 del 04.11.2006, risulta in maniera chiara ed inequivoca che al termine della gara i calciatori della Società reclamante Frustaci Francesco e Tozzo Antonio si rendevano responsabili di una spinta nei confronti del direttore di gara, indirizzandogli, contemporaneamente, frasi gravemente offensive; ritenuto che la spinta di cui si sono resi responsabili i due calciatori in questione è da considerarsi atto di modesta violenza, e che, pertanto, appare sicuramente eccessiva l’entità della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo in relazione agli accadimenti medesimi; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori FRUSTACI Francesco e TOZZO Antonio fino al 04 GENNAIO 2007, disponendo accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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