COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della società A.S.D. SILANA 1947 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore FELLETTI Davide per QUATTRO giornate di gara).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 04/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 40 della società A.S.D. SILANA 1947 avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda di € 300,00, squalifica calciatore FELLETTI Davide per QUATTRO giornate di gara). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che le sanzioni come sopra inflitte dal primo giudice alla società Silana, nonché la squalifica al calciatore Felletti Davide sono congrue ed adeguate alla natura, alla entità ed alle modalità dei fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it