COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di : società G.S. TIME OUT CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 01.07.20065 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 03.07.2006.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di :
società G.S. TIME OUT CALCIO A 5 della violazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n° 1 del 01.07.20065 (Obbligo partecipazione attività giovanile Campionato Regionale Juniores Calcio a 5), e riportato sul Comunicato Ufficiale n° 2 del 03.07.2006.
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; considerato che il Comitato Regionale Calabria proprio su sollecitazione delle società affiliate e senza alcuna opposizione ha organizzato il Campionato Juniores di Calcio a Cinque facendo obbligo di partecipare a tutte le società in organico nei campionati di calcio a cinque di serie C1 e C2; (C.U. n°2 del 03.07.2006) che la mancata partecipazione comporta la sanzione dell’ammenda da € 500,00 ad € 1500,00 per come previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2006 in ossequio a quanto deciso dalla Lega Nazionale Dilettanti; rilevato, inoltre, che le società G.S. Time Out Calcio a Cinque non è comparsa né ha giustificato un legittimo impedimento; P.Q.M .irroga alla società G.S. TIME OUT CALCIO A CINQUE l’ammenda di € 1000,00 (mille).
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