COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 42 della società U.S. VERBICARO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Verbicaro – Doria con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore GAMBA Sergio fino al 31.01.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 42 della società U.S. VERBICARO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Punizione sportiva perdita della gara Verbicaro – Doria con il punteggio di 0 – 3, squalifica calciatore GAMBA Sergio fino al 31.01.2007).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che con comunicato ufficiale n.2 del 3/7/2006 il Comitato Regionale ha stabilito, con riferimento al campionato di 1 categoria per la stagione 2006/2007, che le società hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare, quindi anche nel caso di sostituzioni, almeno due calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1989 e un calciatore nato successivamente al 1° gennaio 1988; per il mancato rispetto di tale disposizione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Verbicaro la punizione della perdita della gara Verbicaro - Doria con il punteggio di 0-3; viceversa, dal referto e dalla distinta ufficiale della gara risulta che la U.S. Verbicaro ha schierato per tutta la durata dell’incontro tre calciatori con le suddette caratteristiche anagrafiche, e precisamente: DIDONA Vincenzo (nato il 18/3/1989), SPANO’ Massimiliano (nato il 11/8/1989), DE GIORGIO Roberto (nato il 7/1/1989), quest’ultimo sostituito in corso di gara da RINALDI Francesco (nato il 15/9/1988); deve pertanto revocarsi il provvedimento del Giudice Sportivo e va omologato il risultato di 4-2 della gara Verbicaro - Doria, conseguito sul campo in favore della US Verbicaro; in ordine alla squalifica fino al 31 gennaio 2007 inflitta al calciatore GAMBA Giuseppe (US Verbicaro), il reclamo non può essere accolto: la condotta oltraggiosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro da parte del giocatore, descritta in referto, giustifica la sanzione inflitta che deve pertanto essere confermata; PQM in parziale accoglimento del reclamo e, per l’effetto, revoca la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, confermando il risultato della gara U.S. Verbicaro - Doria di 4-2; conferma la squalifica del calciatore GAMBA Giuseppe fino al 31 GENNAIO 2007. dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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