COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 43 della società U.S. MONTEPAONE CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Squalifica calciatore AUDINO Vincenzo fino al 29.01.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 43 della società U.S. MONTEPAONE CALCIO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 29.11.2006 (Squalifica calciatore AUDINO Vincenzo fino al 29.01.2007).
LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la condotta del calciatore AUDINO Vincenzo (Montepaone) è stata gravemente offensiva e minacciosa nei confronti dell’assistente arbitrale, per aver proferito ingiurie ed aver poggiato le mani sul volto dello stesso; deve ritenersi non vera la circostanza sostenuta in reclamo secondo cui sarebbe stato un dirigente del Montepaone, anziché il calciatore Audino, a poggiare involontariamente la mano sul corpo dell’assistente arbitrale, poiché la descrizione dei fatti in referto è precisa e inequivocabili, ritenendo congrua la sanzione applicata; PQM rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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