COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 44 della società U.S. CRUCOLESE avverso la regolarità della gara Spezzano Albanese – Crucolese (1 – 1) del 18.11.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore DANTI Francesco.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 44 della società U.S. CRUCOLESE
avverso la regolarità della gara Spezzano Albanese – Crucolese (1 – 1) del 18.11.2006 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore DANTI Francesco.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che il calciatore della AS Spezzano Albanese DANTI Francesco, in distinta con il n.10, risultava effettivamente squalificato fino al 10.12.2006 per precedente provvedimento della giustizia sportiva e che, pertanto, non poteva prendere parte alla gara tra la AS Spezzano Albanese e la US Crucolese del 18.11.2006; visto l’art.12 comma 5, del C.G.S.; PQM in accoglimento del reclamo irroga a carico della società A.S. SPEZZANO ALBANESE la punizione sportiva della perdita della gara Spezzano Albanese – Crucolese con il punteggio di 0-3; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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