COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda € 250,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 69 del 11/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 45 della società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 22.11.2006 (Ammenda € 250,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che i fatti ascritti alla società Mirto Calcio a Cinque vanno diversamente valutati, poiché è emerso che la presenza di persone non identificate nello spazio che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, non può essere motivo di responsabilità a carico della società in quanto la struttura, omologata nel settembre 2006, presenta caratteristiche tali da non poter impedire l’accesso ad estranei; per quanto riguarda le offese profferite agli arbitri dai tifosi al termine della gara, deve riconoscersi la responsabilità della società ospitante; PQM in parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società S.S. MIRTO CALCIO A CINQUE ad € 50,00; dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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