COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 31 della società U.S. KROSIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 08.11.2006 (Ammenda di € 400,00, squalifica allenatore RUSSO Gennaro fino al 07.02.2007, squalifica calciatore MAZZIOTTI Domenico per TRE gare effettive, squalifica calciatore MORELLO Domenico fino al 07.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 31 della società U.S. KROSIA avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 08.11.2006 (Ammenda di € 400,00, squalifica allenatore RUSSO Gennaro fino al 07.02.2007, squalifica calciatore MAZZIOTTI Domenico per TRE gare effettive, squalifica calciatore MORELLO Domenico fino al 07.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; rilevato che la società reclamante si duole della decisione del giudice di prime cure assumendo che tutti gli episodi addebitati a propri tesserati, di cui non ha contezza, essendo avvenuti al termine della gara, possono al più, qualora effettivamente verificatisi, essere addebitati a tifosi della squadra del Krosia; l’arbitro, nell’audizione odierna ha dichiarato che il calciatore Morello non è colui che l’ha afferrato e strattonato; le lagnanze del Krosia appaiono perciò sul punto fondate; le sanzioni irrogate all’allenatore Russo, al calciatore Mazziotti nonché l’ammenda appaiono eque rispetto ai fatti imputati; appare, al contrario, da revocare la squalifica irrogata al calciatore Morello; P.Q.M. rigetta il reclamo relativamente alla parte in cui si impugnano le sanzioni irrogate all’allenatore RUSSO Gennaro ed al calciatore MAZZIOTTI Domenico nonché l’ammenda; REVOCA la squalifica inflitta al calciatore MORELLO Domenico, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante. RECLAMO N. 39 della società A.C. ASKALOS avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 10 del 15.11.2006 (Ammenda di € 200,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante nonché il direttore di gara a chiarimenti; rilevato che dal rapporto arbitrale relativo alla gara Askalos – Grisolia del 12.11.2006, risulta che, mentre il direttore di gara si dirigeva verso la propria autovettura, posteggiata in prossimità dell’impianto sportivo (non essendogli stato consentito dal custode di parcheggiarla all’interno dell’impianto sportivo), veniva avvicinato da un tifoso della società Askalos che lo apostrofava con frasi offensive e minacciose tentando, inoltre, di aggredirlo. Tale tentativo non veniva portato a compimento solo grazie al tempestivo intervento dei dirigenti del Grisolia Calcio; la società Askalos, nel proprio reclamo, sostiene invece che l’autore del tentativo d’aggressione sarebbe tale Carmine Perrotta, un calciatore tesserato con la società Grisolia Calcio; il direttore di gara, convocato a chiarimenti all’odierna seduta, ha affermato di essere certo che l’autore del tentativo di aggressione sia stato un tifoso dell’Askalos, pur non essendo a conoscenza del nome; pertanto, va in questa sede confermata la responsabilità a carico della società reclamante per i fatti verificatisi, onfermando l’ammenda di € 200,00 inflittale in primo grado; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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