COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 RECLAMO N. 57 della società F.C. REAL MIGLIERINA avverso la regolarità della gara Real Miglierina – Cicalese (0 – 0) del 03.12.2006 Campionato TERZA categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MANCUSO Tommaso.
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006
RECLAMO N. 57 della società F.C. REAL MIGLIERINA
avverso la regolarità della gara Real Miglierina – Cicalese (0 – 0) del 03.12.2006 Campionato TERZA categoria (C.P.Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore MANCUSO Tommaso.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che l’ufficio tesseramento ha attestato che il calciatore Mancuso Tommaso non era autorizzato alla partecipazione ad attività agonistica ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle N.O.I.F.; che pertanto non aveva titolo per partecipare all’incontro del 03.12.2006;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società CICALESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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