COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 (Stralcio) RECLAMO N. 60 della società S.S. CERCHIARA CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MARTINO Giuseppe Emanuele fino al 21.11.2009, squalifica calciatore MASTROTA Francesco fino al 21.11.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/12/2006 (Stralcio) RECLAMO N. 60 della società S.S. CERCHIARA CALCIO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 22.11.2006 (Squalifica calciatore MARTINO Giuseppe Emanuele fino al 21.11.2009, squalifica calciatore MASTROTA Francesco fino al 21.11.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; rileva, preliminarmente, di dover sospendere la decisione relativamente alla posizione del calciatore Martino Giuseppe Emanuele (squalificato dal Gudice Sportivo fino al 21.11.2009), rinviandola alla seduta del 15.01.2007, nella quale verrà convocato “a chiarimenti” l’arbitro della gara Themesen – Cerchiara Calcio del 19.11.2006; relativamente, invece, alla posizione del calciatore Mastrota Francesco, dal rapporto del suddetto arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che, il suddetto calciatore, avvicinandosi al direttore di gara che si accingeva a fare rientro negli spogliatoi, gli rivolgeva parole ingiuriose e lo colpiva con uno sputo all’altezza del collo; considerato che, per consolidato orientamento della CAF, il gesto dello soutare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza; tuttavia, appare conforme a giustizia anche per la giovane età ridurre la sanzione inflittagli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore MASTROTA Francesco fino al 31 LUGLIO 2007; sospende la decisione per il resto rinviando alla seduta del 15.01.2007.
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