COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 68 della società S.S. AIELLO CALABRO avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del 13.12.2006 (Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore ROSSI Daniele Egidio per TRE gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 68 della società S.S. AIELLO CALABRO
avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 15 del
13.12.2006 (Ammenda di € 250,00, squalifica calciatore ROSSI Daniele Egidio per TRE gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
considerato che la sanzione dell’ammenda è congrua ed adeguata avendo riguardo al comportamento dei sostenitori della società
Aiello Calabro;
appare conforme a giustizia ridurre a due le giornate di squalifica inflitte al calciatore Rossi Daniele Egidio tenuto conto della natura,
entità e modalità dei fatti allo stesso contestasti;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore ROSSI Daniele Egidio a DUE giornate di gara;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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