COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 69 della società F.C. REAL LAGO avverso la regolarità della gara Real Lago – Cancellese (2 – 5) del 10.12.2006 Campionato TERZA categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SALITURO Michele.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 02/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 69 della società F.C. REAL LAGO avverso la regolarità della gara Real Lago – Cancellese (2 – 5) del 10.12.2006 Campionato TERZA categoria (C.P. Cosenza) per presunta posizione irregolare del calciatore SALITURO Michele. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che la reclamante non ha fornito la prova di avere inviato copia del reclamo alla controparte; visto l’art. 29 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa (non versata).
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