COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PRATER CLUB NAPOLI – GARA PRATER CLUB NAPOLI / COKA SOCCER DEL 19.02.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PRATER CLUB NAPOLI – GARA PRATER CLUB NAPOLI / COKA SOCCER DEL 19.02.2006 – 3^ CAT. – C.P. NAPOLI
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pater Club Napoli per la gara in epigrafe, rileva che esso è fondato. Invero, i calciatori Calì Michele, nato il 30.01.1977, e Carratore Salvatore, nato il 30.03.1981, della società Koka Club Soccer, nel corso della gara dell’1.02.2006, venivano espulsi dal campo e squalificati per due gare ufficiali (sanzione pubblicata sul C.U. n. 30 del 9.02.2006, pag. 867, del Comitato Provinciale di Napoli). Nelle gare successive di Campionato (del 5.02.2006 – gara di recupero, e del 12.02.2006), la società Koka Club Soccer non inseriva in distinta i due calciatori squalificati. Pur tuttavia, poiché la società Koka Club Soccer risulta rinunciataria alla gara di recupero del 5 febbraio 2006 (come da delibera del Giudice Sportivo del C.P. Napoli, pubblicata sull’innanzi citato Comunicato Ufficiale n. 30 del 9 febbraio u.s.) il turno di squalifica non è ritenuto eseguito, ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto, la sanzione era protratta alla gara immediatamente successiva, ovvero quella del 19.02.2006 e, pertanto, i predetti calciatori non avevano titolo per essere impiegati nella gara de qua. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Pater Club Napoli, di infliggere a carico della società Koka Club Soccer, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a) del C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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