COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA IL LUPO /REAL SERINO DEL 25.02.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IL LUPO – GARA IL LUPO /REAL SERINO DEL 25.02.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentito il rappresentante della società, rileva che esso va parzialmente accolto. Invero, dal referto arbitrale e dal relativo supplemento arbitrale, si evince che i sostenitori locali, durante l’intervallo tra le due frazioni di gioco, aggredivano i calciatori della società Real Serino, i quali, intimoriti per la propria incolumità, nel secondo tempo, non opponevano resistenza alle giocate della società Il Lupo. Per tali motivi, la società è stata giustamente sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita della gara, con la squalifica del campo per una giornata e con l’ammenda di euro 650,00. Questa C.D. ritiene tuttavia, sulla base di un’attenta lettura del referto arbitrale e del relativo supplemento, che i sostenitori della società Il Lupo avevano colpito alcuni calciatori della società Real Serino con schiaffi e non “con pugni e calci”, come erroneamente indicato nella delibera del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n. 74 del 9.03.2006 del C.R. Campania. Per questi motivi, la sanzione dell’ammenda deve essere ridotta ad euro 300,00. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre ad euro 300,00 la sanzione pecuniaria inflitta dal Giudice Sportivo a carico della società Il Lupo; di confermare nel resto; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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