COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS OPLONTI – GARA VIS OPLONTI / VIRTUS BARRESE DEL 26.03.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS OPLONTI – GARA VIS OPLONTI / VIRTUS BARRESE DEL 26.03.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla lettura degli atti e della documentazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, emerge che il calciatore Nigro Antonio, nato il 15.02.1976, non risulta tesserato, essendo restata sospesa la relativa richiesta di tesseramento, in ordine alla quale lo stesso calciatore, ritualmente convocato anche da questa C.D. al fine della regolarizzazione della sua pratica di tesseramento, non si è presentato. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera c), C.G.S., di infliggere alla società Virtus Barrese la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it