COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TORELLI – GARA REAL TORELLI / SALZA IRPINA DEL 4.06.2006 – SPAREGGIO 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL TORELLI – GARA REAL TORELLI / SALZA IRPINA DEL 4.06.2006 – SPAREGGIO 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società Real Torelli in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e degli spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 (maschili e femminili) della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania. La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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