COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA F. PETRELLA GRAZZANISE / G.C. SANTANGIOLESE DEL 5.03.2006 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO G.C. SANTANGIOLESE – GARA F. PETRELLA GRAZZANISE / G.C. SANTANGIOLESE DEL 5.03.2006 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, sentita la società reclamante, nella persona del suo presidente, rileva: la società G.C. Santangiolese ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 78 del 23.03.2006, alla pag. 2065, con la quale il G.S., rigettandone il reclamo di prima istanza (con il quale la società aveva chiesto che venisse inflitta, a carico della controparte F. Petrella Grazzanise, la punizione sportiva della perdita della gara), aveva sanzionato la società G.C. Santangiolese con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, con l’ammenda di euro 150,00 per prima rinuncia e con un punto di penalizzazione per la rinuncia medesima, oltre all’indennizzo di mancato incasso, a favore della società F. Petrella Grazzanise. Nel reclamo presentato a questa C.D. la società G.C. Santangiolese ha chiesto, in via preliminare, che venisse disposta la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. L’istanza non può trovare accoglimento, in quanto, all’atto del giudizio di primo grado sul relativo reclamo della società G.C. Santangiolese, era stato esaurientemente sentito il direttore di gara. Egli, che configura fonte privilegiata di prova, ha dichiarato al Giudice Sportivo: di essere pervenuto sul campo prima dell’arrivo del dirigente della società G.C. Santangiolese; che quest’ultimo gli aveva presentato la distinta di gara alle ore 14.50; che recatosi, alle ore 15.10, nello spogliatoio della squadra G.C. Santangiolese, per effettuare il riconoscimento pre-gara, notava che alcuni calciatori erano ancora in abiti civili e che altri si stavano rivestendo, in quanto, a loro dire, minacciati dalla società ospitante, per cui chiedevano l’intervento della Forza Pubblica; che i tutori dell’ordine pubblico si erano presentati dopo pochi minuti; che un dirigente della società ospitante aveva chiesto che la gara iniziasse dopo i quarantacinque minuti del tempo tecnico di attesa; che non era stato minacciato da alcuna persona riconducibile alla società F. Petrella Grazzanise; che, dopo la consegna, da parte della società ospitante, della distinta di gara e dei documenti d’identità dei suoi tesserati, aveva invitato la società G.C. Santangiolese a prendere parte alla gara, in quanto sussistevano i presupposti di sicurezza, essendo presente la Forza Pubblica; che la società ospitata non riteneva che si desse inizio alla gara, per una presunta mancanza di tranquillità, presentando una riserva scritta e, prima ancora, ritirando (all’insaputa del direttore di gara) i documenti d’identità dei componenti la squadra. Invero, dalla riserva scritta della società G.C. Santangiolese, allegata al referto arbitrale di gara, si rileva la conferma, correttamente enunciata dal presidente della società medesima, che “i Carabinieri sono arrivati alle 15.20”. Quanto alla mancata partecipazione alla gara, già nel rapporto arbitrale (come dal direttore di gara confermato nell’audizione presso il Giudice Sportivo) si legge che il “dirigente accompagnatore della Santangiolese… ha ribadito la volontà di non voler prendere parte alla gara, pur in presenza di due carabinieri, che intanto erano arrivati al campo sportivo”. All’atto dell’audizione presso questa C.D., il presidente della società G.C. Santangiolese ha escluso che il direttore di gara avesse potuto prendere visione degli episodi di asserita minaccia, da parte della società F. Petrella Grazzanise ed ha indirettamente riconfermato la presenza della Forza Pubblica, dichiarando: “L’arbitro voleva dare inziaio alla gara quando è giunta la F.P.”. Nel reclamo, tra le altre doglianze, la società G.C. Santangiolese ritiene che la gara non fosse stata disputata “per causa di forza maggiore”, motivo per il quale ha chiesto che venisse disposta la ripetizione della gara, rinunciando alla precedente richiesta (proposta al Giudice Sportivo, in occasione del reclamo di prima istanza) di gara persa a carico della società F. Petrella Grazzanise. Anche a voler sorvolare sulla circostanza che, in occasione del reclamo presentato a questa C.D., la società G.C. Santangiolese abbia prodotto una domanda nuova (ripetizione della gara), del tutto diversa, rispetto a quella (gara persa a carico della società ospitante), di cui al reclamo da essa formalizzato al Giudice Sportivo, il reclamo non può trovare accoglimento. Invero, come si rileva dall’enunciata descrizione dei fatti, risultante dagli atti ufficiali di gara e dall’esauriente audizione dell’arbitro presso il Giudice Sportivo, le doglianze espresse dalla reclamante non trovano alcuna corrispondenza in tutto quanto, nei dettagli, puntualizzato dal direttore di gara. Il punto nodale di tutta la vicenda deve individuarsi, necessariamente, nel fatto – non contestato, anzi confermato dalla reclamante – che, dalle ore 15.15 circa in poi, ovvero in tempo utile (nell’ambito dei quarantacinque minuti “di tolleranza”) erano presenti sul campo due Carabinieri. La circostanza, non provata dalla reclamante, delle minacce ed intimidazioni sofferte, trova un riscontro (che non può considerarsi obiettivo) soltanto in due distinte dichiarazioni di persone fisiche, entrambe allegate al reclamo di seconda istanza della società G.C. Santangiolese. Questa C.D. ritiene di non poter conferire valore probatorio alle predette dichiarazioni, allegate al reclamo (peraltro, prive della fotocopia del rispettivo documento d’identità), e di non poter, a maggior ragione, valutarle idonee a smentire il referto ufficiale e le dichiarazioni del direttore di gara, che, in relazione alla vicenda, deve essere ritenuto l’unico testimone qualificato e riconosciuto dall’ordinamento sportivo. Deve, dunque, necessariamente concludersi che sia risultata provata, a maggior ragione per la presenza di due tutori dell’ordine pubblico, la rinuncia alla gara da parte della società G.C. Santangiolese. Devono, quindi, trovare conferma le decisioni del Giudice Sportivo, impugnate dalla società reclamante. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società G.C. Santangiolese.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it