COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA – GARA CASALE BARONISSI / VILLA DEL 18.01.2006 – 3^ CAT. SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VILLA – GARA CASALE BARONISSI / VILLA DEL 18.01.2006 – 3^ CAT. SALERNO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo presentato dalla società Villa a questa Commissione Disciplinare è palesemente incentrato su una presunta, plurima irregolarità di svolgimento della gara, quale costantemente è stata ritenuta, dalla Commissione d’Appello Federale (organo di giustizia sportiva che fa giurisprudenza), la partecipazione a gare da parte di calciatori “non correttamente identificati” (ovvero, identificati in modo non conforme alla normativa vigente), o anche, come la società reclamante appare indirettamente alludere, con identità diversa da quella indicata nella distinta ufficiale di gara. Orbene, nel rispetto dell’art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, i ricorsi avverso la regolarità di svolgimento delle gare devono essere preannunciati, a mezzo telegramma o mediante fax (come dall’art. 34, comma 7, C.G.S.), entro la mezzanotte del giorno successivo a quello di disputa della gara di riferimento. Esperiti i relativi accertamenti presso il competente Comitato Provinciale di Salerno, è risultato che il preannuncio di reclamo non è stato formalizzato dalla società Villa. È mancato, di conseguenza, un requisito essenziale ai fini della validità del reclamo, in violazione della prescrizione di cui al richiamato art. 42, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Villa.
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