COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO POMPEI – GARA POMPEI / SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 2.04.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO POMPEI - GARA POMPEI / SAN GIOVANNI BATTISTA DEL 2.04.2006 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, il reclamo presentato dalla società Pompei a questa Commissione Disciplinare è privo della ricevuta della raccomandata di spedizione della copia alla società controparte. È mancato, di conseguenza, un requisito essenziale ai fini della validità del reclamo, in violazione della prescrizione di cui all’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società Pompei.
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