COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA INTERNAPOLI CAMALDOLI / LACCO AMENO DELL’8.04.06 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTERNAPOLI CAMALDOLI – GARA INTERNAPOLI CAMALDOLI / LACCO AMENO DELL’8.04.06 – ECCELLENZA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: la società reclamante impugna la sanzione pecuniaria, inflitta dal Giudice Sportivo di primo grado, in quanto a suo avviso infondata. Essa, invero, trae origine dalla “omessa custodia della vettura dell’arbitro”: orbene, ad avviso della reclamante, l’omissione di custodia non potrebbe essere addebitata alla medesima Internapoli Camaldoli, in quanto essa è configurata quale affittuaria di un impianto sportivo comunale, nell’ambito del quale “il parcheggio dell’auto non potrebbe essere autorizzato” da nessun’altra persona, tranne gli “addetti al campo del Comune di Napoli”. La tesi della reclamante, pur articolata e suggestiva, non può trovare accoglimento, in ragione dell’obbligo di diligenza e, per l’appunto, di custodia, che grava, a carico delle società ospitanti, in ordine alle autovetture dei direttori di gara, indipendentemente dalle caratteristiche e dalle peculiarità giuridiche degli impianti sportivi, all’interno dei quali si disputano le gare di riferimento. È da aggiungere, peraltro, che gli impianti sportivi campani sono, in larghissima misura, per l’appunto di proprietà comunale. Se si aderisse, dunque, all’assunto della società reclamante, l’obbligo di custodia, in esame in questa sede, sarebbe del tutto vanificato, con la conseguenza di una diffusa, per non dire generalizzata, potenzialità di impunità, in ordine ad episodi analoghi a quello in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto; di disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto della società Internapoli Camaldoli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it