COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPES – GARA SPES / INTREPIDA LANZARA DEL 7.02.06 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SPES – GARA SPES / INTREPIDA LANZARA DEL 7.02.06 – 1^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: la Scuola Calcio Spes ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, con la quale è stata inflitta a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara, di cui al reclamo, con il punteggio di 0-3, con le sanzioni accessorie di un punto di penalizzazione in classifica e l’ammenda di euro 150,00, per prima rinuncia. Il reclamo della Scuola Calcio Spes è articolato, sotto il profilo sostanziale, su due punti: mancata informazione in ordine alle motivazioni, che avrebbero “indotto la Federazione” al rinvio della gara dalla domenica 5.02.2006 al martedì 7.02.2006, su altro campo ed a porte chiuse; pretesa insussistenza di provvedimenti delle autorità tutorie dell’ordine pubblico in relazione alla gara. Quanto al primo punto, è doveroso sottolineare, in via preliminare, che, dalla probante documentazione agli atti, è risultato che il rinvio della gara su campo di altro Comune ed a porte chiuse era stato determinato non da una decisione del C.R. Campania, ma da una disposizione del competente organo tutorio dell’ordine pubblico, il sig. Questore di Salerno, comunicata al C.R. Campania, a mezzo fax, alle ore 9.53 del giorno precedente la gara. Dalla mera enunciazione dei fatti e della loro sequenza temporale, dunque, si evince con chiarezza come sia destituito di qualsiasi fondamento l’assunto della reclamante, relativo alla cennata, pretesa “mancata informazione in ordine alle motivazioni” che avrebbero “indotto la Federazione” ad una disposizione… che non era stata emessa dal C.R. Campania, ma che era stata, semmai, ad esso Comitato comunicata da organo sovraordinato (il sig. Questore di Salerno). Deve ulteriormente puntualizzarsi che (come, peraltro, confermato dalla stessa reclamante, in una sua nota del 5 febbraio 2006, allegata al reclamo), non appena pervenuto al C.R. Campania il fax della competente, nominata autorità, il Comitato aveva immediatamente avvertito la Scuola Calcio Spes e la società controparte, in ordine al rinvio della gara (ovviamente, con la precisazione che il rinvio medesimo era stato disposto da un provvedimento del sig. Questore di Salerno). Quanto al secondo punto, sul quale è imperniato il reclamo in esame (insussistenza di provvedimenti delle autorità tutorie dell’ordine pubblico), esso, in considerazione dell’alta autorevolezza e specifica competenza, in materia di tutela dell’ordine pubblico, del firmatario del provvedimento, si appalesa non soltanto privo di fondamento, ma anche sterilmente pretestuoso. Infine, in riferimento alla richiesta di “motivazioni” sul rinvio della gara, a maggior ragione a porte chiuse e su impianto di altro Comune, non si può fare a meno di sottolineare come appaia davvero singolare che possa essere (a distanza ormai di considerevole periodo temporale dall’entrata in vigore della nuova legislazione statuale in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in occasione delle gare sportive) anche semplicemente sottoposta a discussione un’ordinanza di una delle due massime autorità, competenti, in argomento, nel territorio provinciale di riferimento. Tanto premesso, le richiamate decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania, impugnate dalla Scuola Calcio Spes con il reclamo in esame, devono essere assolutamente condivise e confermate. P.Q.MDELIBERA di rigettare in toto il reclamo proposto; di disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto della Scuola Calcio Spes.
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