COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DRAGONESE – GARA ATL. BELLONA / DRAGONESE DEL 20.11.05 – 2^ CAT. RECLAMO CASANOVA – GARA CASANOVA / ATL. BELLONA DEL 27.11.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DRAGONESE – GARA ATL. BELLONA / DRAGONESE DEL 20.11.05 – 2^ CAT. RECLAMO CASANOVA – GARA CASANOVA / ATL. BELLONA DEL 27.11.2005 – 2^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: la società Dragonese ha chiesto la punizione sportiva della perdita della gara in esame, a carico della società controparte, in ragione della presunta posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, del calciatore Prudente Pasquale. La complessa vicenda del tesseramento del calciatore in parola deve necessariamente essere riassunta di seguito. Con decorrenza dal 31.08.2004, risulta inserito, nell’anagrafe F.I.G.C., con la data di nascita 23.10.1983, il calciatore Prudente Pasquale. Con lista di trasferimento, pervenuta al C.R. Campania in data 14.09.2005, il calciatore innanzi citato era stato tesserato, a titolo temporaneo, dalla società A.S. Cellole Calcio. Il C.R. Campania aveva provveduto a chiedere a quest’ultima società la documentazione anagrafica, a chiarimento della data di nascita effettiva del calciatore, procedendo, successivamente, alla conseguenziale rettifica, presso l’Ufficio Tesseramento centrale della F.I.G.C. In data 14.11.2005 era stata depositata, presso il C.R. Campania, la risoluzione consensuale del trasferimento temporaneo del calciatore, con conseguente rientro del medesimo nel tabulato della società Atletico Bellona, che l’aveva successivamente svincolato, in data 16.12.2005, per poi ritesserarlo a suo favore in data 21.12.2005. I punti nodali della vicenda sono, dunque, due: il primo, che concerne la circostanza, di fatto e di diritto, dell’effettivo tesseramento regolare del calciatore, a favore della società Atletico Bellona, alla data di disputa della gara (20.11.2005, successiva alla data del suo rientro in forza alla società medesima, come innanzi specificato, a seguito di risoluzione consensuale del precedente trasferimento temporaneo); il secondo, che riguarda un altro aspetto, collaterale ma rilevante. Invero, in data 24.02.2005, la società Atletico Bellona aveva formalizzato (mediante allegazione di una carta d’identità manipolata ed artefatta, con l’indicazione dell’inesistente data di nascita 23.10.1983), in relazione al calciatore in parola, la richiesta di emissione di una tessera plastificata: quella effettivamente utilizzata dal calciatore per l’identificazione da parte dell’arbitro della gara in esame. Deve, dunque, concludersi per la regolarità della partecipazione alla gara, da parte del calciatore Prudente Pasquale. Identica è la vicenda, relativa alla gara Casanova / Atl. Bellona del 27.11.2005, ovvero della settimana immediatamente successiva a quella della gara precedentemente esaminata. Anche per questa seconda gara, che viene riunita nel giudizio per evidente connessione, deve concludersi per la regolarità della partecipazione, da parte del calciatore Prudente Pasquale. Deve, tuttavia, procedersi ad adeguate sanzioni, a carico della società Atletico Bellona (oltretutto, specificamente recidiva per vicende analoghe), nonché a carico del calciatore Prudente Pasquale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo della società Dragonese; di rigettare il reclamo della società Casanova; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata, a carico di ciascuna delle due indicate società (Dragonesse e Casanova); di sanzionare con l’ammenda di euro 750,00 (aggravata per recidiva) la società Atletico Bellona, in ragione della manipolazione della carta d’identità del calciatore Prudente Pasquale dell’Atletico Bellona; di squalificare per sette gare il calciatore Prudente Pasquale, per la sua consapevole partecipazione alle gare, con data di nascita non corrispondente al vero.
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