COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CALVI – GARA REAL CALVI / REAL STARS DEL 27.02.06 – CALCIO A 5 JUNIORES

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL CALVI – GARA REAL CALVI / REAL STARS DEL 27.02.06 – CALCIO A 5 JUNIORES La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, sentita la società reclamante, audito l’arbitro della gara, rileva: la società Real Calvi ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicate sul C.U. n. 72 del 2.03.06, alle pagg. 1878 e 1879, inflitte a carico della società medesima (ammenda di euro 200,00 e la sanzione accessoria dell’obbligo del risarcimento dei danni all’arbitro della gara), nonché di due suoi tesserati, il dirigente, sig. Tirelli Carlo Alberto, ed il calciatore Paragona Diego. In ordine all’obbligo, disposto dal G.S., di risarcimento dei danni sofferti dall’arbitro della gara, la società (che ha preso visione, mediante regolare preannuncio, degli atti ufficiali di gara) ha precisato che, in violazione delle disposizioni vigenti, l’arbitro non soltanto non aveva affidato le chiavi dell’autovettura ai dirigenti della società ospitante, ma, altresì, aveva parcheggiato la propria autovettura in un luogo a considerevole distanza dal campo di gioco e dal “perimetro adibito al parcheggio”. Per quel che concerne le sanzioni inflitte ai singoli, la società ha contestato in modo assoluto la sussistenza dei relativi presupposti, sia di fatto, sia di diritto. La reclamante ha, infine, corredato il reclamo con una documentazione fotografica, che, all’atto della sua audizione presso questa C.D., è stata confermata come corrispondente al vero da parte del direttore di gara, con la precisazione, tuttavia, che il luogo nel quale era stata parcheggiata l’autovettura facesse parte di un’unica struttura e che, di conseguenza, esso non possa essere considerato esterno all’impianto sportivo. La vicenda deve necessariamente essere decisa alla luce delle disposizioni, all’atto vigenti in ordine alla custodia delle autovetture degli ufficiali di gara: in particolare, con riferimento all’obbligo del direttore di gara di consegnare le chiavi della propria autovettura e di affidare l’auto medesima al dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante. Le circostanze di fatto, in una valutazione obiettiva, conducono alla conclusione che debba escludersi, per evidente impossibilità di tutela preventiva e/o di intervento, la responsabilità della società Real Calvi, in ordine ai danni sofferti dall’arbitro della gara, in relazione alla propria autovettura. Deve, altresì, disporsi la trasmissione degli atti al C.R. Campania, in ragione della violazione delle norme statutarie della F.I.G.C., relativa alla denuncia, proposta da un dirigente della società Real Calvi, a carico del direttore di gara, presso i Carabinieri di San Giorgio del Sannio, senza la preventiva richiesta di autorizzazione, prescritta ex art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C., con conseguente violazione dell’art. 11 bis del Codice di Giustizia Sportiva. Quanto all’ammenda di euro 200,00, si dispone che essa sia ridotta ad euro 150,00, in ragione della cennata esclusione da responsabilità della società Real Calvi in merito al risarcimento dei danni all’autovettura del direttore di gara. Non è possibile, viceversa, accedere alla richiesta di revoca dell’ammenda, in quanto essa attiene anche ad altre infrazioni disciplinari, in relazione alle quali la società reclamante non ha provato la propria eventuale estraneità. Quanto alla richiesta di “nullità delle sanzioni personali”, essa non può trovare accoglimento, neppure nella forma gradata della riduzione, in quanto nessun elemento probatorio è stato fornito dalla reclamante, ad esimente, od attenuante, delle responsabilità dei tesserati sanzionati dal Giudice Sportivo del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di revocare l’obbligo del risarcimento dei danni all’arbitro della gara, disposto dal Giudice Sportivo del C.R. Campania; di ridurre ad euro 150,00 la sanzione pecuniaria a carico della società Real Calvi; di confermare, nel resto, le decisioni del Giudice Sportivo del C.R. Campania; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata; dispone la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Campania, per quanto esposto in ordine alla denuncia presentata, senza preventiva autorizzazione, dal dirigente della società Real Calvi.
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