COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.D. RODENGO SAIANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAREGNANI MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. S.D. RODENGO SAIANO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GAREGNANI
MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
Visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.C. Rodendo Saiano avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n.81 del 13.12.2006) con il quale è stata irrogata al calciatore Michele
Garegnani la squalifica per quattro gare “per aver colpito con una manata ad uno zigomo,
lontano dall’azione di gioco, un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue e
relativo gonfiore, nell’abbandonare il terreno di gioco, inoltre in segno di stizza, calciava un
birillo, provocando la reazione dei sostenitori locali”;
rilevato che la Società reclamante non contesta i fatti così come accaduti ma si limita ad
assegnare agli stessi un diverso connotato di volontarietà;
ritenuto che i contenuti del rapporto arbitrale sono assai chiari nel descrivere i
comportamenti tenuti dal Garegnani e godono di fede privilegiata, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.;
valutata la congruità della sanzione irrogata in relazione ai comportamenti tenuti che
possono essere considerati di particolare gravità.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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