COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE XHEPA ARMOND (tesserato Morro D’Oro Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE XHEPA ARMOND (tesserato Morro D’Oro Calcio S.r.l.)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
premesso che con il ricorso in esame il calciatore, tesserato del Morro D’Oro, propone
reclamo avverso la sanzione della squalifica per tre gare effettive comminata dal Giudice
Sportivo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 81 del 13.12.2006 in occasione dell’incontro
Penne-Morro D’Oro svoltasi in data 10.12.2006.
a mezzo di detta impugnativa il calciatore Harmold Xhepa richiede di riformulare la
decisione assunta dal Giudice Sportivo, con conseguente “riduzione della squalifica in
misura equamente rapportata alla effettiva gravità dei fatti in esame”. A sostegno della
propria istanza invocava le riprese TV in suo possesso.
Il ricorso va respinto, non essendo dalla istruttoria emersi fatti o allegate circostanze tali da
ritenere plausibile una configurazione della fattispecie in esame difforme da quella posta
alla base di quella assunta dal Giudice di gara, tali da permettere di accogliere la richiesta
di riduzione in via equitativa della squalifica. In particolare ai sensi dell’art. 31 lett. a3) del
C.G.S. la prova a discarico costituita da immagini TV va preventivamente inviata al
Giudice Sportivo nel termine perentorio delle ore 12,00 del giorno successivo a quello
della gara.
Dalla narrativa dello stesso ricorso depositato si evince il mancato invio del mezzo di
prova invocato.
La sanzione comminata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S. appare
pertanto congrua, ed in questa sede è confermata,
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dispone l’incameramento della tassa versata.
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