COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE VILLA MARCO (tesserato Morro D’Oro Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE VILLA MARCO (tesserato Morro D’Oro Calcio S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: con reclamo del 18.12.2006 il calciatore Marco Villa tesserato per il Morro D’Oro Calcio S.r.l., impugnava il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo, con C.U. n. 81 del 13.12.2006, mediante cui veniva irrogata al calciatore la sanzione della squalifica per tre giornate di gara per condotta violenta nei riguardi di un avversario. Il reclamo è infondato e va respinto. Non può, infatti, trovare ingresso, avuto riguardo della fattispecie in essere, la giustificazione del calciatore reclamante secondo cui il medesimo non avrebbe porto in essere alcun atteggiamento di reazione, sferrando un calcio sullo stinco dell’avversario. Al contrario, dal rapporto del direttore di gara, emerge chiaramente che il calciatore Villa ha inferto, reagendo ad uno schiaffo ricevuto al volto dall’avversario, “un calcio di punta sullo stinco” di quest’ultimo. Attesa la norma di fonte privilegiata di prova individuabile nel rapporto del direttore di gara, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., la sanzione non può che essere confermata integralmente, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa versata.
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