COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SANTINI ALESSANDRO (tesserato Fano Calcio S.r.l. S.S.D.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE SANTINI ALESSANDRO (tesserato Fano Calcio S.r.l.
S.S.D.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo esaminati gli atti:
il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore SantinI Alessandro per
aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario a gioco fermo ed in reazione ad un
fallo subito.
Il calciatore Santini propone reclamo chiedendo la riduzione della squalifica. Sostiene il
reclamante che l’atto non avrebbe i requisiti della violenza e che, in ogni caso, non
sarebbe stato commesso in reazione ad un fallo ma come risposta ad un analogo atto
commesso ai suoi danni.
Effettivamente dal rapporto dell’arbitro si evincono due elementi rilevanti: a) lo schiaffo
inferto dal calciatore Santini all’avversario non era violento; b) il Santini non reagiva ad un
fallo di gioco, l’arbitro afferma infatti che il reclamante colpiva al volto un avversario con
uno schiaffo non violento, dopo essere stato colpito al volto da quello stesso avversario a
gioco fermo. Tali fatti non appaiono configurare la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 2
bis lett. b) del C.G.S. bensì quello meno grave previsto dalla medesima norma alla lett. a).
Pertanto sanzione congrua è quella di due giornate di squalifica,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Santini a due
giornate di gara.
Nulla per la tassa non versata in capo alla Società.
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