COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SANTINI ALESSANDRO (tesserato Fano Calcio S.r.l. S.S.D.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 7/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE SANTINI ALESSANDRO (tesserato Fano Calcio S.r.l. S.S.D.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo esaminati gli atti: il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore SantinI Alessandro per aver colpito con uno schiaffo al volto un avversario a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito. Il calciatore Santini propone reclamo chiedendo la riduzione della squalifica. Sostiene il reclamante che l’atto non avrebbe i requisiti della violenza e che, in ogni caso, non sarebbe stato commesso in reazione ad un fallo ma come risposta ad un analogo atto commesso ai suoi danni. Effettivamente dal rapporto dell’arbitro si evincono due elementi rilevanti: a) lo schiaffo inferto dal calciatore Santini all’avversario non era violento; b) il Santini non reagiva ad un fallo di gioco, l’arbitro afferma infatti che il reclamante colpiva al volto un avversario con uno schiaffo non violento, dopo essere stato colpito al volto da quello stesso avversario a gioco fermo. Tali fatti non appaiono configurare la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S. bensì quello meno grave previsto dalla medesima norma alla lett. a). Pertanto sanzione congrua è quella di due giornate di squalifica, P.Q.M. Accoglie il reclamo e riduce la squalifica inflitta al calciatore Alessandro Santini a due giornate di gara. Nulla per la tassa non versata in capo alla Società.
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