COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CONTINI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CONTINI ROBERTO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo, osserva:
con C.U. n. 81 del 13.12.2006 il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Roberto Contini
per cinque gare effettive, perché, durante una ripresa del gioco avvicinatosi ad un
calciatore avversario, assumeva un atteggiamento minaccioso venendo a contatto con il
medesimo “testa a testa”. Subito dopo lo colpiva con uno schiaffo al volto.
Nell’abbandonare il terreno di gioco, all’ingresso degli spogliatoi veniva nuovamente in
contatto con il medesimo avversario e lo colpiva con calci e pugni. Sanzione così
determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S..
La A.S.D. Penne Calcio ha proposto reclamo avverso detto provvedimento ritenuto
eccessivo e palesemente lesivo del principio di proporzionalità, chiedendo una riduzione
della squalifica.
Il reclamo è infondato e va respinto.
Considerato, infatti, le particolari modalità della condotta, la gravità dei gesti appare
congrua la squalifica comminata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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