COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NUNZIATO MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PENNE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NUNZIATO MASSIMO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, letto il reclamo, osserva con C.U. n. 81 del 13.12.2006 il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare effettive il calciatore Massimo Nunziato, perché, a gioco fermo, con un calcio da dietro, colpiva la gamba di un avversario. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.. La A.S.D. Penne Calcio ha proposto reclamo avverso detto provvedimento ritenuto eccessivo e lesivo del principio di proporzionalità, chiedendo una riduzione della sanzione in un’altra più giusta ed equa. Il reclamo è infondato e va respinto. La sanzione irrogata, infatti, appare congrua, considerata la particolare modalità della condotta, la gravità dei gesti e l’espressioni usate, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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