COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 AL DIRIGENTE STANCATO DINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 28/12/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. ROSSANESE 1909 A.S.D. AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2007 AL DIRIGENTE STANCATO DINO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare Letto il reclamo, visti gli atti di gara osserva quanto segue: il reclamo è inammissibile. Invero dispone l’art. 29 comma 1 del C.G.S. che “sono legittimati a proporre reclamo nei casi previsti dal presente Codice le Società, i loro dirigenti soci di associazione e tesserati che ritenendosi lesi dei propri diritti abbiano interesse diretto al reclamo stesso” ne consegue che il reclamo così come proposto ovvero con la sottoscrizione del sig. Michele Falcone non è riferibile alla Società reclamante, infatti, il sig. Falcone cassiere della Rossanese, risulta essere privo di qualsiasi potere rappresentativo in ambito federale come si evince dal foglio di censimento, P.Q.M. Dichiara il reclamo inammissibile e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it