COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. S.D. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA BRINDISIFRANCAVILLA DEL 10.12.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.B. BRINDISI 1912 S.r.l. S.D. AVVERSO LE SANZIONI
INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA BRINDISIFRANCAVILLA
DEL 10.12.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 81 del 13.12.2006
– Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società F.B. Brindisi 1912 S.r.l., dopo aver richiesto, a mezzo fax, in data
18.12.2006, copia degli atti relativi alla gara Brindisi-Francavilla del 10.12.2006, valevole
per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice
Sportivo pubblicata sul C.U. n. 81 del 13.12.2006;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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