COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRANATA RAFFAELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GRANATA RAFFAELE
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, esaminati gli atti di gara, osserva quanto segue.
L’arbitro espelleva il calciatore di riserva Raffaele Granata su segnalazione del proprio
assistente perché aveva rivolto a quest’ultimo espressioni offensive.
La reclamante ha ammesso il fatto, ma ha dedotto l’errore di persona, in quanto le
espressioni offensive, non contestate, non sarebbero state pronunciate dal Granata, bensì
dall’allenatore in seconda sig. Pasquale Centofanti.
Il reclamo non può essere accolto.
La reclamante non ha provato l’assunto, neppure ricorrendo al disposto dell’art. 31 lett. a2)
del C.G.S., il quale facoltizza la Società reclamante a avvalersi di riprese televisive o altri
filmati per dimostrare l’errore di persona, come il caso in esame.
Il referto dell’arbitro, peraltro, costituisce piena prova ai sensi dello stesso art. 31 lett. a1)
del C.G.S.,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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