COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUMAGALLI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. MOROLO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FUMAGALLI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara: rilevato che il Giudice Sportivo squalificava per quattro gare effettive il calciatore Stefano Fumagalli per avere, durante la procedura del Fair Play a fine gara, rivolto al pubblico espressioni irriguardose e minacciose, tenendo nella circostanza atteggiamento improntato alla massima volgarità; inoltre alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all’arbitro espressioni offensive; considerato che alla luce del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata e degna di fede e, pertanto, per quanto in esso contenuto le lamentele sostenute dalla Società reclamante non appaiono emergere né tantomeno supportate dal suddetto documento ufficiale, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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