COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN ’96 AVVERSO L’AMMENDA DI € 700,00; L’INIBIZIONE FINO AL 24.01.2007 AL DIRIGENTE MURANO FRANCO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI FRANZOSO DEMIS E MORASSUTTI FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 12/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN ’96 AVVERSO L’AMMENDA DI € 700,00; L’INIBIZIONE FINO AL 24.01.2007 AL DIRIGENTE MURANO FRANCO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI FRANZOSO DEMIS E MORASSUTTI FEDERICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla F.C. Bolzano-Bozen ’96 avverso il provvedimento del Fiducie Sportivo (C.U. n. 91 del 28.12.2006) con il quale sono state irrogate: a) ammenda di € 700,00 “per indebita presenza alla fine del primo tempo ed a fine gara, all’interno del recinto di giuoco, di persone non identificate. Dopo la procedura del Fair Play di fine gara, le stesse persone rivolgevano all’arbitro ripetute espressioni offensive”; b) inibizione al Presidente Franco Murano a svolgere ogni attività (ex art. 14 del C.G.S.) fino al 24.01.2007 perché “allontanato per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare reiterava tale comportamento (sanzione così determinata in considerazione della sospensione dell’attività per le festività natalizie”; c) squalifica per due gare effettive ai calciatori Demis Franzoso e Federico Morassutti, “per aver rivolto, a fine gara, all’arbitro espressioni offensive ed irriguardose”. Rilevato che, con la propria impugnazione, la Società reclamante assume una diversa versione dei fatti in virtù della quale nessuno dei comportamenti censurati sarebbe stato in realtà tenuto; considerato che la Società reclamante non ha provato in alcun modo la propria versione dei fatti non potendosi valutare come tale la dichiarazione resa dal proprio dirigente addetto all’arbitro; ritenuto che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; valutata la congruità delle sanzioni irrogate alla Società ed ai calciatori Franzoso e Morassutti; ritenuta, invece, eccessiva la sanzione irrogata al Presidente in relazione al comportamento, seppur censurabile, tenuto, P.Q.M. Respinge il reclamo per quanto attiene l’ammenda di € 700,00 e le squalifiche per due gare effettive irrogate ai calciatori Demis Franzoso e Federico Morassutti; accoglie parzialmente il reclamo per quanto attiene la squalifica irrogata al Presidente sig. Franco Murano riducendola sino al 19.1.2007. Nulla per la tassa non versata.
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