COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA CIVITAVECCHIESE-SCAFATESE DEL 26.11.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 19/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NON DISPUTATA
CIVITAVECCHIESE-SCAFATESE DEL 26.11.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n.
91 del 28.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il ricorso proposto dalla S.S.D. Scafatese Calcio avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 91 del 28.12.2006) con il quale è stato respinto il reclamo della stessa
Società diretto a veder riconosciuta la responsabilità della U.S. Civitavecchiese in ordine al
mancato svolgimento della gara U.S. Civitavecchiese/S.S.D. Scafatese Calcio del
26.11.2006 con conseguente irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3.
Rilevato che con il ricorso la S.S.D. Scafatese Calcio assume che, alla luce di quanto
previsto dal C.U. n. 179 del 01.06.2006, ogni Società deve produrre, al momento della
iscrizione al campionato, una dichiarazione di disponibilità del campo di gioco da integrare
successivamente con una attestazione di agibilità dell’impianto rilasciata dalla
Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e che,
in base a quanto disposto con la comunicazione Ufficiale denominata “Collaborazione
Organizzazione Gare”, ogni Società ha l’obbligo, in caso di indisponibilità dell’impianto, di
segnalare 7 giorni prima della gara l’impianto alternativo che utilizzerà.
Ritenuto che la Società ricorrente ha assunto altresì che sin dal 24.10.2006 erano state
riscontrate “rilevanti problematiche per l’impianto indicato dalla U.S. Civitavecchiese sia
sotto il profilo strutturale che sotto quello della sicurezza, e che dunque il fatto che il
provvedimento prefettizio fosse stato emesso nell’imminenza dalla disputa della gara non
potrebbe assumere alcuna rilevanza”.
Considerato che la Società reclamante ha assunto che, in ogni caso, la causa oggettiva
del mancato svolgimento della gara va collegata al comportamento omissivo tenuto dalla
U.S. Civitavecchiese ( mancata effettuazione lavori di adeguamento dello stadio).
Valutato che, attraverso una attenta lettura degli atti del giudizio, non può che emergere
una univoca valutazione dei fatti in quanto è risultato confermato che:
1. alla U.S. Civitavecchiese non era stata rappresentata da nessuna Autorità Pubblica
e/o Sportiva la necessità di effettuare presso lo Stadio lavori di manutenzione e
installazione di manufatti;
2. che, in particolare, alla riunione del 24.10.2006, non era presente alcun
rappresentante della U.S. Civitavecchiese perché non convocato;
3. che, comunque successivamente al 24.10.2006, la U.S. Civitavecchiese ha
regolarmente ospitato due gare di campionato presso lo stadio in questione.
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento prefettizio con il quale è stato vietato lo
svolgimento dell’incontro deve essere considerato come atto di natura straordinaria
equiparabile ad una “causa di forza maggiore” maturata senza alcun preavviso;
Ritenuta la impossibilità per la U.S. Civitavecchiese, per la partita in programma in data
26.11.2006, di provvedere alla reperibilità di altro impianto sostitutivo in considerazione del
brevissimo lasso di tempo a disposizione tra la data di emissione del provvedimento
prefettizio e quella dello svolgimento della gara.
P.Q.M.
Respinge il ricorso proposto dalla S.S.D. Scafatese Calcio e dispone l’addebito della tassa
non versata.
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