COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 25/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LEONESSA ALTAMURA-SAN FELICE NORMANNA DELL’8.10.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 106 del 25/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. LEONESSA ALTAMURA AVVERSO LE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA LEONESSA
ALTAMURA-SAN FELICE NORMANNA DELL’8.10.2006 (delibera Giudice Sportivo –
C.U. n. 77 del 6.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla A.S.D. Leonessa Altamura, letti gli atti, ascoltati i
rappresentanti e gli assistenti della reclamante, e della A.S.D. S. Felice A.C. Normanna - e
ritenuto che:
- affinché possa essere configurato l’evento di forza maggiore, idoneo, ex art. 55 N.O.I.F.,
a consentire la ripetizione della gara, è necessario che la parte che invoca tale evento
comprovi non solo la sussistenza ed entità del fatto (gastroenterite) che avrebbe colpito i
calciatori da essa convocati impedendo loro di scendere in campo, ma anche la obiettiva
impossibilità di schierare tempestivamente il numero di giocatori minimo (7 - ex regola 3
delle Regole del Giuoco Calcio) ai fini della disputa della gara;
- nel caso che ci occupa tale obiettiva impossibilità di far fronte alla repentina malattia che
avrebbe colpito gran parte dei giocatori convocati non solo non è stata provata, ma non è
stata nemmeno dedotta. Da una lettura coordinata degli atti emerge, inoltre – e sotto più
profili – come la reclamante avrebbe avuto tempo e modo per ovviare alla pretesa
improvvisa indisposizione di una parte della “rosa”, e come, e del tutto inspiegabilmente,
nulla, invece, risulti in tal senso nemmeno tentato;
- in ordine a tali concludenti profili relativi alla astratta possibilità di ovviare alla
indisposizione dei calciatori originariamente convocati, reperendo gli altri tesserati
necessari a raggiungere il numero minimo per la disputa della gara, ed al fatto che la
reclamante non ha nemmeno dedotto alcun tentativo a riguardo, così precludendo “in
limine” il riconoscimento dell’invocata forza maggiore, devesi, più partitamente,
osservare che:
è pacifico – risultando sia dalla distinta di gara, che dalle successive ammissioni
della A.S.D. Leonessa Altamura (cfr. richiesta ripetizione gara 11.10.2006 pag. 1 ) – che,
nonostante l’indisposizione dedotta, quantomeno 5 giocatori erano presenti e disponibili al
momento dell’orario previsto per l’inizio della gara;
è inoltre emerso – dai meticolosi accertamenti compiuti sul punto dall’Ufficio
Indagini (cfr. rel. uff. ind. pagg. 20-22) – che la A.S.D. Leonessa Altamura disponeva,
sia in astratto - sussistendo un vincolo di tesseramento per 45 calciatori - che in concreto -
avendone effettivamente schierati 27 nelle gare precedenti - di un numero di calciatori
tale da ragionevolmente consentirle di reperire quantomeno gli altri 2 calciatori
necessari alla disputa della gara. Ciò senza contare la possibilità di schierare
componenti della formazione Juniores;
le circostanze che i primi malori sarebbero stati avvertiti durante la notte, che la loro
intensità sarebbe stata tale da suggerire di ricorrere all’intervento del Pronto Soccorso per
tutti i calciatori colpiti, che, per stessa ammissione della reclamante (odierno reclamo pag.
2), l’accesso al Pronto Soccorso da parte di tutti i calciatori avvenne alle ore 11.02, che,
dunque, quantomeno a quel momento, doveva ragionevolmente presumersi, e, in
ogni caso, temersi, l’impossibilità di schierare i calciatori oggetto della
indisposizione (certamente non risolvibile nel giro di poche ore), rendono inspiegabile
ed ingiustificabile la circostanza che la società non abbia nemmeno tentato,
nonostante mancassero ancora 4 ore all’inizio della gara (senza tener conto
dell’ulteriore differimento ottenibile ex art. 54.2 N.O.I.F.), di reperire, tra i propri altri
tesserati, anche della squadra Juniores, gli altri due calciatori necessari ai fini della
disputa della medesima, e, comunque, costituiscono fatti assolutamente preclusivi
del riconoscimento della ricorrenza, nella fattispecie, di una fatto di forza maggiore.
A tale riguardo risulta priva di ogni rilievo, logico e giuridico, la circostanza – peraltro
smentita dal fatto che uno dei componenti della squadra Juniores (Siviglia) partecipò alla
cena della squadra del giorno antecedente alla gara (rimanendo, anch’esso,
apparentemente colpito da analoga “intossicazione”) – che i calciatori della formazione
Juniores sarebbero rientrati in sede soltanto a notte inoltrata, non risultando tale asserito
rientro notturno ostativo di una convocazione per il giorno successivo.
- ferma la assorbente concludenza delle osservazioni che precedono, devesi, per
completezza di quadro, osservare come, nella specie, la effettiva sussistenza e gravità
della indisposizione dei calciatori – il cui onere di rigorosa prova compete, con tutta
evidenza, alla reclamante – sono anche revocate in dubbio dalle considerazioni che
seguono:
un dettagliato esame delle certificazioni mediche consente di acclarare come gli
accertamenti di “gastroenterite” ivi recati siano stati compiuti non già sulla scorta di
evidenze cliniche e/o di laboratorio obiettive, ma in dipendenza delle allegazioni
sintomatiche dei pazienti. Nei pochi casi in cui risulta essere stata effettuata una visita
obiettiva, il relativo esito (“addome trattabile, non dolente, blumberg e murphy negativi,
EOC. nella norma”) non è risultato confermativo dei sintomi dedotti, ma posti, (peraltro
correttamente), a fondamento dei relativi referti, dovendosi ragionevolmente presumere
che chi ricorre alle cure del P.S. deduca (ove non sussistano obiettivi di altra natura) i
sintomi che effettivamente avverte.
Da ciò discende che la fede privilegiata dei certificati medici invocata dal reclamante – pur
non potendo essere certamente infranta – resta naturalmente limitata agli accertamenti
che da essi obiettivamente emergono: la deduzione, da parte dei pazienti, di inequivoci
sintomi di gastroenterite, e la conseguente diagnosi compiuta unicamente alla stregua di
tali sintomi, ma in difetto di evidenze cliniche e/o di laboratorio, e, anzi, talvolta in presenza
di evidenze cliniche del tutto “negative”;
inoltre la narrazione dei fatti e le successive deduzioni difensive contengono, invero,
alcune vistose contraddizioni che non possono non destare obiettive perplessità. La più
rilevante è che, mentre nella richiesta di ripetizione della gara, l’A.S.D. Leonessa Altamura
ascriveva la responsabilità della intossicazione ad una cena consumata la sera prima,
dall’intera “rosa” della squadra, al ristorante “Le melodie dello chef”, dalla relazione
dell’Ufficio Indagini (pag. 2) risulta, al contrario, che alla cena di cui sopra parteciparono,
unicamente, nove calciatori (gli “intossicati” risultano essere,invece, 15): e ciò, oltre ad
escludere la veridicità dell’originario assunto della reclamante, apre la questione della
individuazione, sicuramente indispensabile ai fini della credibilità dell’impedimento dedotto,
di quale potrebbe essere stata l’altra – necessariamente comune – origine del malessere
dell’intera “rosa”, e in ordine alla quale la reclamante non ha, invece, nemmeno dedotto
ipotesi di sorta;
altrettanto inspiegabile, contraddittorio e implausibile risulta il comportamento di
alcuni dei calciatori pretesamente intossicati, che hanno ammesso di essersi – dopo le
cure al Pronto Soccorso – nuovamente recati presso il ristorante “Le melodie dello chef”
per il pranzo: è davvero singolare, infatti, che – a seguito di una gastroenterite di tale
intensità da suggerire un trattamento a mezzo “flebo”, e da sconsigliare la disputa della
gara – i soggetti asseritamente colpiti da questa fastidiosissima indisposizione avessero
voglia di consumare un pasto, e proprio presso lo stesso ristorante che avrebbe causato
loro la intossicazione.
- in ordine, infine, alla subordinata richiesta di annullamento della penalizzazione di un
punto, essa, invero – come sopra esclusa la ricorrenza di una fattispecie di forza maggiore
– risulta radicalmente inaccoglibile.
L’art. 55.1 delle N.O.I.F. dispone, infatti, che - nel caso in cui la mancata presenza della
squadra in campo entro il termine previsto per la disputa dalla gara, non sia riconducibile
ad un evento di forza maggiore – la squadra non presente sia considerata “rinunciataria”,
“...con le conseguenze previste all’art. 53”, che, appunto, prevede la perdita della gara con
il punteggio di 0-3 “nonché la penalizzazione di un punto in classifica”, non lasciando,
dunque, spazi di sorta per diversamente graduare, in funzione di una eventuale minore
gravità oggettiva e/o soggettiva dei fatti, la sanzione più sopra prevista in termini
vincolanti.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla A.S.D. Leonessa Altamura, disponendo, per l’effetto,
l’addebito della tassa non versata.
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