COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. RENATE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 31.03.2007 AL MEDICO VALADE MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 del 20.12.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 26/01/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. RENATE AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL
31.03.2007 AL MEDICO VALADE MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 85 del
20.12.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società F.C. Matera, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo
fax, in data 21.12.2006, copia degli atti relativi alla gara Renate-Turate del 17.12.2006,
valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del
Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 85 del 20.12.2006;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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