COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 2/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 24.1.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 111 del 2/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ROMANO GAETANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 24.1.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, etto il reclamo, OSSERVA Con C.U. n. 104 del 24.1.2007, il Giudice Sportivo squalificava, per tre gare effettive, il calciatore Romano Claudio, per aver, a gioco fermo, sputato contro un calciatore avversario attingendolo al volto, sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S. La U.S.D. Siracusa S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto al reale accadimento degli eventi. In particolare la Società reclamante sostiene la non configurabilità della condotta del calciatore quale atto violento, per non avere lo sputo raggiunto il viso dell’avversario e pertanto chiede la riduzione della sanzione inflitta. Sentito il difensore della Società reclamante, il quale si è riportato integralmente al ricorso. Sentito l’arbitro, in sede di supplemento di rapporto, il quale ha confermato che lo sputo ha raggiunto il volto del calciatore avversario. Il reclamo è infondato e va respinto. I fatti così come riportati dagli atti ufficiali di gara non possono che essere confermati, stante la fede privilegiata di cui godono, ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. Per i fatti riportati, dunque, appare congrua la sanzione inflitta, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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