COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C.A. 1902 S.r.l. AVVERSO LE SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA S. GIMIGNANOMONTEVARCHI DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 10.1.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEVARCHI C.A. 1902 S.r.l. AVVERSO LE
SANZIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN RELAZIONE ALLA GARA S. GIMIGNANOMONTEVARCHI
DEL 7.1.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 94 del 10.1.2007 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società Montevarchi C.A. 1902 S.r.l., dopo aver richiesto, a mezzo fax, in
data 21.12.2006, copia degli atti relativi alla gara S. Gimignano-Montevarchi del 7.1.2007,
valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso le sanzioni del
Giudice Sportivo pubblicate sul C.U. n. 94 del 10.1.2007;
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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