COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE TATEO GIOVANNI (tesserato Vado F.C.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 del 24.1.2007 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 115 del 9/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE TATEO GIOVANNI (tesserato Vado F.C.) AVVERSO LA
PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104
del 24.1.2007 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, sentito il difensore del reclamante, esaminati gli atti, osserva.
Il calciatore di riserva Giovanni Tateo veniva espulso perché dalla panchina si sbracciava
in modo plateale, gridando un’espressione offensiva. Egli, nel mentre si accingeva a
raggiungere gli spogliatoi, passava nei pressi dell’assistente arbitrale, gli sputava da breve
distanza e lo colpiva al viso.
Il Tateo veniva sanzionato con riferimento all’art. 14 comma 2 bis del C.G.S..
Il reclamante ha chiesto l’annullamento della squalifica e, in subordine, la congrua
riduzione della stessa. Pur non contestando i fatti, che ha ammesso, ha dedotto che
l’espressione offensiva non era rivolta all’arbitro ma costituiva una sorta di incitamento ai
compagni di squadra; e che lo sputo non era indirizzato all’assistente arbitrale, raggiunto
solo casualmente e per fortuita coincidenza.
Tali tesi difensive sono state richiamate dal difensore del ricorrente nel corso
dell’audizione.
Il reclamo è infondato e dev’essere respinto.
Il reclamante ha ammesso entrambi i comportamenti ed il tentativo di derubricarli entro i
limiti di minore entità non è apparso confortato da argomenti rilevanti e credibili.
Tale reclamo, pertanto, ha offerto a questa Commissione di rivedere la sanzione inflitta al
calciatore e di giudicarla non conforme alla gravità dello sputo del calciatore sul volto
dell’assistente arbitrale, che è stato di certo volontario, atteso che è stato scagliato da
breve distanza.
Lo sputo, oltre a costituire condotta violenta, è espressione di ingiuria grave nei confronti
di chi lo subisce e va pertanto a sommare alla condotta violenta una circostanza
aggravante,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone incamerarsi la tassa già versata;
visto l’art. 32 comma 3 del C.G.S., commina al calciatore Giovanni Tateo la squalifica sino
al 31.10.2007.
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