COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PESCINA V.D.G.-N. CAMPOBASSO DEL 10.2.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 48 del 14.2.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. AVVERSO LE
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA PESCINA V.D.G.-N.
CAMPOBASSO DEL 10.2.2007 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 48 del 14.2.2007 –
Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo del Nuovo Campobasso Calcio S.r.l.;
rilevato che la Società reclamante ricorreva a questa Commissione avverso
l’omologazione della gara in epigrafe pubblicata nel C.U. n. 48 del 14.2.2007, chiedendo,
attraverso i motivi di gravame, la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a
carico della Società Pescina V.D.G.;
rilevato che il provvedimento richiesto non rientra tra quelli di competenza di questa
Commissione, trattandosi di materia sulla quale deve pronunciarsi, in prima istanza, il
Giudice Sportivo – ex art. 24 del C.G.S. - cui vanno, pertanto, rimessi gli atti,
visto l’art. 25 comma 2 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza a decidere e rimette gli atti al Giudice Sportivo per
quanto di competenza.
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