COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI € 400,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 13.3.2007 AL DIRIGENTE DIONISI GIULIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 48 del 14.2.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASALE CALCIO S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI
€ 400,00 E L’INIBIZIONE FINO AL 13.3.2007 AL DIRIGENTE DIONISI GIULIO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 48 del 14.2.2007 – Campionato Nazionale Juniores).
La Commissione Disciplinare,
con decisione pubblicata sul C.U. n. 48 del 14.2.2007 Campionato Juniores, il Giudice
Sportivo ha applicato le sanzioni di seguito indicate:
€ 400,00 alla A.S. Casale Calcio S.r.l. “per corali insulti nel corso della gara ed in più
occasioni da parte dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro. Per indebita presenza
al termine della gara, nel recinto antistante gli spogliatoi, di persone non identificate,
che rivolgevano all’arbitro frasi offensive. Per mancanza di acqua calda all’interno dello
spogliatoio arbitrale”;
inibizione del sig. Giulio Dionisi a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 del C.G.S.
fino al 13.3.2007 “perché, indebitamente a fine gara nello spiazzo degli spogliatoi con
atteggiamento aggressivo rivolgeva all’arbitro espressioni offensive. Nonostante fosse
stato invitato dai propri dirigenti e dell’arbitro ad allontanarsi reiterava tale
comportamento”.
Avverso le suddette sanzioni ha proposto reclamo la A.S. Casale Calcio deducendo,
quanto all’inibizione dei Dionisi, l’inaffidabilità della metodica seguita per l’identificazione
del predetto e, comunque, la misura non proporzionata della sanzione applicata.
Analoghe conclusioni sono state rassegnate in riferimento alla determinazione
dell’ammenda.
Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto.
Va osservato, in primo luogo, che la ricostruzione dei fatti posta a fondamento delle
avversate misure sanzionatorie si fonda sui rapporti di gara che godono di fede privilegiata
ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S., e non appare in alcun modo
smentita dalle deduzioni difensive, del tutto prive di supporto probatorio.
Peraltro, le modalità di individuazione del Dionisi da parte dell’arbitro appaiono corrette e
supportate dal supplemento di rapporto e dalla successiva precisazione inviati al Giudice
Sportivo, documenti in atti.
Né è possibile dubitare, contrariamente a quanto dedotto, della piena imputabilità alla
Società reclamante anche di denunciati inconvenienti che hanno impedito al direttore di
gara di fruire pienamente del proprio spogliatoio. Ed invero le risultanze istruttorie non
evidenziano alcun fattore eccezionale estraneo alla Società reclamante cui ricondurre
l’evento denunciato.
Prive di pregio appaiono anche le residue censure riguardanti la misura delle sanzioni
concretamente applicate.
La pluralità e la reiterazione dei comportamenti illeciti (che non costituiscono duplicato del
comportamento ascritto al Dionisi), così come la pervicace insistenza mostrata nella
consumazione delle descritte condotte offensive inducono a concludere per la congruità
delle sanzioni applicate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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