COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 14.3.2007 ALL’ALLENATORE ZANNINI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 15.2.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 14.3.2007 ALL’ALLENATORE ZANNINI GIANFRANCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 119 del 15.2.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, ricevuto dalla Società U.S. Tolentino il reclamo avverso il provvedimento di squalifica fino al 14.03.2007 irrogato nei confronti dell’allenatore sig. Gianfranco Tannini (C.U. n. 119 del 15.02.2007), per aver quest’ultimo tenuto nel corso della gara Verucchio/Tolentino del 14.02.2007. un comportamento offensivo nei confronti dell’arbitro, e minaccioso ed offensivo nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria a seguito del quale veniva espulso; considerato che la Società U.S. Tolentino ed il tesserato Zannini, pur essendosi riservata la facoltà di comparire per essere sentiti da questa Commissione Disciplinare, hanno ritenuto di non avvalersi di tale facoltà così come comunicato telefonicamente alla Segreteria della Commissione; letto il reclamo presentato dalla Società con il quale si sostiene che le espressioni offensive e minacciose non sarebbero state rivolte all’arbitro bensì verso il dirigente responsabile e l’allenatore della squadra avversaria, e che il comportamento del Zannini, durante l’intervallo ed all’inizio del secondo tempo, non sarebbe stato oggetto di percezione diretta da parte del direttore di gara; ritenuto che il rapporto arbitrale costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati durante la disputa della gara ed ha fede privilegiata, ex art. 31 lett. a1) del C.G.S., e che nel reclamo non è stata in alcun modo dimostrata l’infondatezza dei fatti contestati al Zannini, così come descritti nel rapporto arbitrale, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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