COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 124 del 23/2/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MEZGOUR ADIL (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla Pol. Castelfranco Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 120 del 21.2.2007) con il quale è stato squalificato per tre gare il calciatore Mezgour Adil “per avere a gioco fermo, colpito con una testata un avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14, comma 2 bis lett. b) C.G.S.”; considerato che la Società reclamante non ha dedotto alcun fatto, atto od elemento di prova tale da poter giustificare la invocata riduzione della sanzione comminata e che il rapporto degli ufficiali di gara gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; ritenuta la congruità della sanzione irrogata. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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