COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TEMPIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAU ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TEMPIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAU ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo OSSERVA Con C.U. n. 120 del 21.02.2007 il Giudice Sportivo, squalificava per due gare effettive il calciatore Cau Roberto, per aver rivolto, a fine gara, espressioni offensive nei confronti della terna arbitrale. La U.S. Tempio S.r.l. ha proposto reclamo avverso la suddetta sanzione, chiedendone una riduzione, sostenendo che il fatto si è verificato a gara conclusa e che le espressioni offensive, non sono state rivolte direttamente agli ufficiali di gara, ma pronunciate ad alta voce nel rientrare negli spogliatoi. Da un esame accurato degli atti emerge, in effetti, che tali espressioni non sono state rivolte direttamente alla terna arbitrale, ma comunque pronunciate a voce alta tale da poter essere sentite dai presenti e comunque da condannare, sebbene con sanzione più congrua. In conclusione il reclamo è fondato e va accolto, P.Q.M. Riduce la squalifica inflitta al calciatore Roberto Cau da due gare effettive ad una gara effettiva. Nulla per la tassa non versata.
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