COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 4.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 4.4.2007 ALL’ALLENATORE SQUILLANTE LUIGI E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FALCO GENNARO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. IPPOGRIFO SARNO A.S.D. AVVERSO L’AMMENDA DI € 4.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 4.4.2007 ALL’ALLENATORE SQUILLANTE LUIGI E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FALCO GENNARO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 120 del 21.2.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Società reclamante che ha insistito per l’accoglimento delle richieste anche istruttorie, esposte nel reclamo, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni di cui in epigrafe in relazione ai fatti di violenza accaduti al termine della gara Ippogrifo-Francavilla del 18.2.2007; propone reclamo la A.S. Ippogrifo Sarno sostenendo che gli autori dell’aggressione a fine gara non sarebbero ignoti tifosi della squadra bensì il custode del campo, l’addetto alla porta carraia ed un tesserato dell’Ippogrifo identificato dalla reclamante come Bruzzese Vincenzo. Inoltre sostengono che l’allenatore Luigi Squillante non sarebbe l’autore dei fatti addebitatigli nel referto arbitrale ipotizzando che l’arbitro lo abbia confuso con il sopra nominato tesserato Vincenzo Bruzzese che indossava anche lui la tuta con i colori sociali del Club. Nessuna censura specifica viene mossa avverso la squalifica inflitta al calciatore Gennaro De Falco. In primo luogo va dichiarata l’inammissibilità del reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore De Falco per la mancata esposizione dei motivi. Per quanto riguarda le altre sanzioni va in primo luogo disattesa la richiesta di acquisizione del referto della Pubblica Sicurezza in quanto generica e ricognitiva. Peraltro non c’è neppure alcuna prova dell’effettiva esistenza di tale atto che se anche fosse stato redatto sarebbe coperto dal segreto della fase delle indagini. La richiesta è quindi inammissibile. Il rapporto dei Vigili Urbani prodotto dalla reclamante non introduce alcun elemento rilevante ai fini della descrizione. Nessun valore probatorio possono avere neppure gli articoli di giornale prodotti dalla reclamante che, peraltro, condannano gli incidenti avvenuti a fine gara. Pieno valore probatorio assume invece il rapporto arbitrale e quello degli assistenti che ricostruiscono i fatti e le responsabilità dello Squillante. Nessuna rilevanza può avere l’avvenuta identificazione degli autori dei fatti violenti addebitati dal Giudice Sportivo genericamente a sostenitori dell’Ippogrifo. Anzi la circostanza che gli autori della violenza siano tesserati o, comunque, collaboratori della reclamante rendono ancor più giustificate le sanzioni inflitte ed impongono a questa Commissione di inviare copia degli atti alla Procura Federale affinché agisca disciplinarmente nei confronti del tesserato Vincenzo Bruzzese, P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica inflitta al calciatore Gennaro De Falco e la respinge per quant’altro. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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