COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IODICE GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 23.2.2007 – Coppa Italia Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 2/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S.D. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IODICE GIOVANNI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 23.2.2007 – Coppa Italia Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo presentato dalla Società U.S.D. Siracusa S.r.l., avverso il provvedimento di squalifica di due gare effettive del calciatore Giovanni Iodice, espulso nel corso dell’incontro Siracusa-Noicattaro (Coppa Italia Serie D) del 21.2.2007 per aver colpito con violenza, durante un’azione di gioco, un calciatore avversario con un calcio ad un ginocchio, che ne provocava la sostituzione. Letto il rapporto arbitrale nel quale viene specificato come il calciatore sia stato espulso per aver colpito con violenza a gamba tesa e a piede a martello, un calciatore avversario all’altezza del ginocchio costringendolo ad abbandonare il campo, venendo successivamente trasportato in ospedale; considerato che non risulta essere stata in alcun modo dimostrata la non volontarietà dell’intervento falloso né la natura fortuita dello stesso che sarebbe stato causato dalle condizioni del manto erboso reso viscido dalla pioggia, secondo la ricostruzione fornita dalla Società ricorrente. Ritenuta congrua la sanzione della squalifica per due giornate inflitta dal Giudice Sportivo, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it