COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 16/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELLOCCHI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 7.3.2007 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 144 del 16/3/2007 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CAGLIESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BELLOCCHI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 131 del 7.3.2007 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visto il reclamo della A.S.D. Cagliese Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 131 del 7.3.2007 con cui veniva squalificato il calciatore Bellocci Marco per tre giornate “a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, colpiva un calciatore avversario con una gomitata”. Visto il reclamo regolarmente presentato dalla A.S.D. Cagliese Calcio ove il gesto del proprio calciatore veniva qualificato come istintivo e meramente difensivo. Esaminate le considerazioni in punto di diritto svolte nello stesso ricorso secondo cui non trattasi di comportamento violento, bensì scorretto; sentiti il legale della Società ed il calciatore interessato, che confermavano gli assunti difensivi; sentito inoltre in sede di supplemento di referto il direttore di gara che confermava quanto scritto nel rapporto e cioè che “Bellocci Marco reagiva al colpo subito dando una gomitata al volto al giocatore avversario”; considerato che il comportamento “de quo” concretizza senza dubbio alcuno la fattispecie prevista dall’art. 14, comma 2 bis lett. b) del C.G.S., ciò la condotta violenta e che la sanzione irrogata pari a tre giornate di squalifica equivale a quella minima prevista; considerato che non vi è prova di una diversa e più lieve valutazione del fatto in quanto la video-cassetta trasmessa non può essere visionata ai sensi della preclusione di cui all’art. 31 lett. a3) del C.G.S.; visto l’art. 431 lett. a1) del C.G.S. secondo cui il referto arbitrale è dotato di fede privilegiata, P.Q.M. Respinge il reclamo e conferma la decisione del Giudice Sportivo. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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